600€ di rimborso per volo in ritardo: Come fare e ottenerlo

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È una situazione spiacevole, molto spiacevole, in cui ogi viaggiatore abituale, prima o poi, potrebbe incappare. Potrebbe essere il viaggio della vita o una vacanza “mordi e fuggi”, ma il concetto non cambia: se si viaggia in aereo, è possibile che il proprio volo sia in ritardo, causando tutti i disagi del caso. Un viaggio ridotto, o addirittura – e questa è l’evenienza solitamente più odiata – la perdita di una coincidenza. Ma in questi casi, come funziona la legge? È possibile chiedere un rimborso per volo in ritardo o è solo fantascienza? Se siete curiosi di capire come potete comportarvi in caso di un volo in ritardo e quali siano i vostri diritti, continuate a leggere con attenzione questo articolo.

Ritardo breve – meno di 2 ore

Le casistiche da prendere in considerazione sono numerose, vediamole caso per caso. La prima circostanza è quando il volo è in ritardo di due ore o meno. Nel caso in cui il vostro volo abbia accumulato un ritardo discreto, ma comunque inferiore ai 120 minuti, non potete fare un granché. Diciamolo subito: a meno che non abbiate stipulato a monte, prima della partenza, un’assicurazione di viaggio, non avete diritto a nessun tipo di risarcimento per il danno patito. Dovrete avere grande pazienza, sfruttare le aree relax dell’aeroporto, nonostante l’ansia e l’agitazione per la paura di un accumulo ulteriore di ritardo siano inevitabili. Se siete a stomaco vuoto mangiate qualcosa,  e non dimenticate di tenervi costantemente in contatto con il personale della compagnia, che dovrà essere in grado di aggiornarvi sullo stato del volo e sulla conferma, o meno, dei minuti (o delle ore) di ritardo.

Ritardo lungo – oltre le 2 ore

Si tratta della situazione più spiacevole, anche in questo caso declinata in molte sotto casistiche. Se il volo avrà un ritardo lungo, ma comunque non troppo elevato da rimandare la partenza, ciascun viaggiatore avrà il diritto ad un pasto e a delle bevande, quantificati in base al tempo di attesa trascorso nello scalo aeroportuale. Ma se il ritardo impedirà, di fatto, la partenza del proprio aereo verso la destinazione prescelta, i viaggiatori hanno diritto – così recita la Carta dei diritti del passeggero redatta dall’Enac – ad essere sistemati in strutture ricettive, hotel o alberghi, per il numero di notti necessari prima della partenza del volo successivo. Dovranno essere pagati anche gli spostamenti dall’aeroporto alle strutture, così come si dovranno garantire ai viaggiatori telefonate per avvisare di eventuali ritardi, di molte ore o giorni.

Solitamente è la compagnia aerea stessa, quando si imbatte in un poco piacevole ritardo, a trovare un volo alternativo per i propri passeggeri, a seconda delle disponibilità e al numero di passeggeri dei voli stessi. In questo caso, il rimborso del biglietto per i passeggeri potrebbe essere ridotto del 50%, mentre se i viaggiatori, a seguito dell’annullamento del volo, decidessero di rinunciare in toto al viaggio, avranno diritto al rimborso totale delle spese sostenute, con un eventuale compensazione economica in base all’entità del danno subìto.

Non è possibile richiedere il rimborso quando…

Tuttavia è importante tenere a mente che ci sono anche diversi casi nei quali non è possibile vedersi riconosciuto alcun tipo di rimborso. Esatto, così come è importante sapere quando abbiamo questo sacrosanto diritto, allo stesso modo è fondamentale conoscere i casi nei quali non è – nostro malgrado – applicabile. Nel caso in cui il nostro volo in ritardo sia operato da compagnie non comunitarie, in partenza da aeroporti non comunitari verso l’Unione Europea non abbiamo diritto a rimborsi, così come in circostanze non prevedibili e non imputabili alla compagnia, come nel caso, ad esempio, di condizioni climatiche avverse, scioperi o problemi che potessero inficiare direttamente sulla sicurezza del volo.

Come fare richiesta di rimborso per volo in ritardo

Abbiamo visto quali sono i casi in cui sia possibile chiedere un rimborso per volo in ritardo e quali no, quali siano le varianti e le varie casistiche. Ma nello specifico, come è possibile farne richiesta? Partiamo dal fatto che in base alla normativa in vigore a livello europeo, le compagnie aeree hanno l’obbligo di risarcire, nei casi in cui è previsto un risarcimento, 250 euro a viaggiatore per le tratte che no superino i 1500 chilometri. La cifra da risarcire sale a 400 euro, invece, per tutte le tratte all’interno della comunità europea oltre i 1500 chilometri, mentre 600 sono gli euro per tutte le tratte tra i 1500 e i 3500 chilometri. Solitamente è la compagnia a rendere note le modalità per richiedere il risarcimento all’aeroporto stesso, talvolta negli info box presenti nei vari scali aeroportuali.  Il primo passo per richiedere il rimborso, ad ogni modo, è quello di compilare il modulo apposito, in modalità cartacea o sul sito internet della compagnia, e presentarlo o inviarlo alla compagnia aerea stessa.

Nel caso di rifiuto di indennizzo: ecco cosa fare

Capita molto spesso, tuttavia, che la compagnia si rifiuti di pagare l’indennizzo al passeggero, imputando il ritardo a delle cause di forze maggiore e quindi, di fatto, non rientrante nei casi rimborsabili previsti dalla normativa europea. In tal caso, se si è convinti della propria ragione, se entro 6 mesi dalla data di inoltro della richiesta non si è percepito alcun indennizzo, è necessario presentare reclamo alla sede dell’Enac dell’aeroporto dove si è verificato il ritardo o la cancellazione del volo, o nell’aeroporto di arrivo, nel caso il disservizio si fosse verificato all’esterno del territorio comunitario. Se invece il volo in ritardo o cancellato sia partito da un paese non afferente all’Unione Europea, ma sia comunque operato da una compagnia di uno stato membro dell’Unione Europea, allo sarà necessario presentare il proprio reclamo presso l’organismo nazionale dello stato verso i quali si era inizialmente diretti. Esiste anche un’ultima alternative, e consiste nel fare riferimento ai giudici di pace o ad agenzie “ad hoc” il cui compito è, nei fatti, quello di tutelare al 100% i diritti dei viaggiatori.


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